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Il Ministero dell'Interno in risposta ad un triplice quesito posto dalla Prefettura di Reggio Emilia ha dato chiarimenti sui seguenti tre temi:- Utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata per lo svolgimento di servizi di custodia di beni mobili ed immobili da espletarsi in orario notturno ovvero in orario di chiusura al pubblico dei locali;- Inquadramento dell'attività di antitaccheggio;- Interpretazione dell'art. 8 del D.M. 1.12.2010, n. 269.Riguardo all'utilizzo di personale privo della qualifica di guardia giurata il Ministero dell'Interno nella risposta ha richiamato quanto indicato dal D.M. 269/2010, allegato D, punto 3.B.1, disposizione che puntualizza gli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l'impiego delle guardie giurate, e sottolinea, come osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata. In particolare, il Ministero dell'Interno, con la circolare citata, ha chiarito che, già a partire dal contratto stipulato tra le parti, deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una "...ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori..." che la costante giurisprudenza ritiene tipica dell'attività di portierato.Non a caso, quindi, la norma prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico la vigilanza è affidata alle guardie giurate.Ciò detto, il Ministero dell'Interno non ritiene preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di società che offrono servizi di portierato, ma, laddove l'attività di custodia preveda compiti di vigilanza attiva, che possono anche comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati, in concorso con le forze dell'ordine, tali compiti non possono che essere esplicati dalla guardia giurata. Per quanto riguarda l'inquadramento dell'attività di antitaccheggio, il Ministero dell'Interno ha ribadito che l'antitaccheggio consiste nella tutela dei beni esposti alla pubblica fede, al fine di prevenire il danneggiamento e/o la sottrazione. Si tratta pertanto di una attività che, quando viene disimpegnata con le caratteristiche di vigilanza attiva, rientra evidentemente nel disposto di cui all'art. 134 TULPS e il cui servizio in difetto di licenza configura la violazione prevista dall'art. 140 dello stesso Testo unico. Riguardo l'interpretazione dell'art. 8 del D.M. n. 269/2010, il Ministero dell'Interno ha affermato che la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale e quindi la possibilità che un soggetto sia titolare di più licenze, purché gestite in nome e per conto di differenti persone giuridiche. In tal caso, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il titolare deve garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei confronti dell'autorità di p.s., nonché l'assoluta separazione delle sedi degli Istituti dell'apparato organizzativo (centrale operativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc) e del personale utilizzato nell'esercizio delle licenze.

Guardie Giurate Autonome, sentenza e pareri del consiglio di stato.

Con il parere 2531 del 25 settembre scorso, il Supremo Organo ha osservato che la sentenza 118/2018 del Tar Emilia-Romagna ha annullato l'art. 6 del D.M. 269/2010, che presuppone un rapporto subordinato per le guardie giurate

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Il 17 ottobre scorso il Ministero dell'Interno ha diffuso ai Prefetti la circolare n. 14334/10089 illustrando la nuova situazione alle autorità territoriali riguardante il settore della vigilanza privata, alla luce del parere del Consiglio di Stato sulla sentenza n. 118/2018 del Tar Emilia-Romagna.

Infatti, il 25 settembre 2019 il Supremo Organo, con il parere n. 2531 ha osservato che la sentenza n. 118/2018 del Tar Emilia-Romagna, passata in giudicato, ha annullato l'art. 6 comma 2 del D.M. 269/2010, che presuppone un rapporto di lavoro subordinato per le guardie giurate. Con la suddetta sentenza, il tribunale aveva accolto il ricorso di un privato, che si è visto negare dalla Prefettura di Modena l'autorizzazione a svolgere l'attività di guardia particolare giurata in qualità di lavoratore autonomo. Secondo l'articolo 6 del DM 269/2010, "il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

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Il Consiglio di Stato, al quale è stato richiesto il parere, ha ammesso l'annullamento dell'art. 6, aprendo di fatto la possibilità per gli aspiranti guardie giurate di lavorare in forma autonoma. Con la circolare del Ministero dell'interno sono stati affrontati anche alcuni temi in merito allo svolgimento di tale attività da libero professionista, sui quali il Supremo Organo si è espresso. Tra questi, il discrimine tra guardia giurata autonoma e impresa di vigilanza privata, i requisiti necessari per lo svolgimento del mestiere in forma autonoma, i rapporti tra guardia giurata e committenza e il procedimento di rilascio da parte del Prefetto del titolo di guardia giurata.

Infine, nella circolare viene sottolineato che il passaggio a un nuovo inquadramento professionale "introdurrà significative novità nel complessivo sistema di governance del settore della sicurezza privata". Per questo motivo verranno istituiti appositi controlli al fine di verificare che l'attività di guardia giurata svolta in modo autonomo si mantenga all'interno dei confini tracciati dal parere del Consiglio di Stato.

Sotto nei download riportata la circolare ministeriale che fa capo alla sentenza.

Fonte: https://www.stopsecret.it/vigilanza-sicurezza/guardie-giurate-il-consiglio-di-stato-apre-al-lavoro-autonomo

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